Diagnosi energetica: il primo passo verso l’efficienza energetica.
- Noemi Roncalli
- Riqualificazione Energetica e Sismica
Sommario
Negli ultimi anni, la gestione dell’energia è passata dall’essere una semplice voce di costo a diventare una leva strategica per la sostenibilità economica, ambientale e patrimoniale di aziende, condomini, edifici terziari e pubbliche amministrazioni.
La volatilità dei prezzi dell’energia, l’evoluzione del quadro normativo e gli obiettivi di decarbonizzazione rendono sempre più importante sapere quanto si consuma, dove si consuma e soprattutto perché si consuma.
La diagnosi energetica rappresenta il punto di partenza per costruire una strategia di efficientamento basata su dati misurabili, priorità tecniche e valutazioni economiche.
Non è quindi semplicemente un documento che fotografa i consumi: è una guida per decidere dove intervenire, con quali tecnologie e con quale ritorno dell’investimento.
Cos’è e a cosa serve la diagnosi energetica?
La diagnosi energetica, o energy audit, è una procedura sistematica finalizzata a conoscere il profilo di consumo energetico di un edificio, di un insieme di edifici, di un’attività o di un processo.
L’obiettivo è:
- ricostruire e analizzare i consumi energetici;
- individuare i principali usi energetici;
- identificare le inefficienze dell’involucro e degli impianti;
- verificare le modalità di gestione e regolazione;
- quantificare i potenziali risparmi;
- individuare e confrontare le possibili misure di efficientamento;
- valutarne costi, benefici e tempi di ritorno;
- definire una priorità di intervento.
La diagnosi trasforma quindi i dati energetici in informazioni utili alla progettazione e alle decisioni di investimento.
Diagnosi energetica e APE: qual è la differenza?
Diagnosi energetica e APE (Attestato di Prestazione Energetica) sono strumenti diversi, con finalità differenti.
APE – Attestato di Prestazione Energetica
L’APE è un documento previsto dalla normativa nazionale sulla prestazione energetica degli edifici. Esprime la prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare attraverso specifici indicatori e attribuisce una classe energetica da A4 a G.
Viene utilizzato, tra l’altro, nell’ambito di compravendite, locazioni, nuove costruzioni e interventi nei casi previsti dalla normativa.
Il riferimento principale è il D.Lgs. 192/2005, successivamente modificato e integrato, tra l’altro, dalla Legge 90/2013 e dal D.Lgs. 48/2020, nonché dai decreti attuativi del 26 giugno 2015.
La disciplina è nazionale, ma l’emissione, la trasmissione, i controlli e gli elenchi dei certificatori sono gestiti nell’ambito dei sistemi regionali e delle Province autonome. Le Regioni alimentano il sistema nazionale SIAPE gestito da ENEA. Per questo, le modalità operative possono presentare differenze territoriali e devono essere verificate in relazione alla Regione nella quale si trova l’immobile.
L’APE descrive quindi la prestazione energetica secondo una metodologia standardizzata e non sostituisce una diagnosi energetica.
Diagnosi energetica
La diagnosi energetica è invece un’analisi ingegneristica approfondita e personalizzata.
Parte, quando disponibili, dai consumi reali e dai profili di utilizzo dell’edificio o del processo e integra:
- analisi documentale;
- sopralluoghi;
- rilievi geometrici e impiantistici;
- misurazioni;
- analisi dei dati energetici;
- modellazione e bilanci energetici;
- individuazione delle inefficienze;
- valutazione tecnico-economica degli interventi.
Il risultato non è semplicemente una classe energetica, ma una roadmap degli interventi, con stima dei risparmi, investimenti necessari e tempi di ritorno.
In sintesi: l’APE dice come si colloca un edificio dal punto di vista della prestazione energetica; la diagnosi energetica spiega come funziona, dove consuma energia e come può essere migliorato.
Riferimenti normativi principali
La diagnosi energetica può essere sviluppata secondo il quadro normativo e tecnico applicabile allo specifico caso.
UNI CEI EN 16247
La serie UNI CEI EN 16247 costituisce il principale riferimento tecnico per le diagnosi energetiche. La versione attualmente in vigore comprende:
- UNI CEI EN 16247-1:2022 – requisiti generali;
- UNI CEI EN 16247-2:2022 – diagnosi energetiche degli edifici;
- UNI CEI EN 16247-3:2022 – diagnosi energetiche dei processi;
- UNI CEI EN 16247-4:2022 – diagnosi energetiche dei trasporti;
- UNI CEI EN 16247-5:2015 – competenze dell’auditor energetico.
Per gli edifici è inoltre disponibile la UNI/TR 11775:2020, che fornisce linee guida operative per l’applicazione della UNI CEI EN 16247-2, dalla raccolta dei dati alla costruzione dell’inventario energetico, fino all’analisi costi-benefici e alla definizione delle priorità di intervento.
D.Lgs. 102/2014
Il D.Lgs. 102/2014, e successive modifiche e integrazioni, costituisce il principale riferimento legislativo per l’obbligo di diagnosi energetica delle grandi imprese e delle imprese a forte consumo di energia.
L’art. 8 prevede, in particolare, l’obbligo di effettuare la diagnosi con cadenza quadriennale per i soggetti obbligati e disciplina i requisiti dei soggetti incaricati e la trasmissione dei risultati a ENEA.
Tra le modifiche più rilevanti rientra il D.Lgs. 73/2020, che ha aggiornato diversi aspetti della disciplina.
UNI CEI 11339:2023
La UNI CEI 11339:2023 definisce i requisiti professionali dell’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE).
UNI CEI 11352
La UNI CEI 11352 definisce i requisiti delle ESCo – Energy Service Company, comprese le capacità organizzative, diagnostiche, progettuali, gestionali ed economico-finanziarie necessarie per fornire servizi di efficienza energetica.
Legge 10/1991
La Legge 10/1991 rappresenta uno dei principali riferimenti storici italiani in materia di uso razionale dell’energia e di contenimento dei consumi energetici.
Le relative disposizioni sono state nel tempo profondamente integrate e modificate dalla successiva normativa in materia di prestazione energetica degli edifici, in particolare dal D.Lgs. 192/2005 e dai successivi provvedimenti attuativi.
Quando è obbligatoria e quando è volontaria
Diagnosi energetica obbligatoria
L’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 prevede l’obbligo di diagnosi energetica per:
- grandi imprese, secondo i criteri dimensionali previsti dalla normativa;
- imprese a forte consumo di energia (energivore) ricadenti nel relativo ambito normativo.
La diagnosi deve essere effettuata con periodicità quadriennale.
Per le grandi imprese che hanno adottato un sistema di gestione dell’energia conforme alla ISO 50001, l’obbligo di periodicità della diagnosi può essere assolto attraverso il sistema di gestione, a condizione che questo includa una diagnosi energetica conforme ai requisiti previsti dalla normativa.
Per le imprese energivore, la normativa prevede inoltre specifici obblighi in relazione agli interventi di efficienza individuati dalla diagnosi oppure, in alternativa, all’adozione di un sistema di gestione dell’energia conforme alla ISO 50001.
E la ISO 50001?
La ISO 50001 non è semplicemente un’alternativa documentale alla diagnosi: è un sistema di gestione dell’energia finalizzato al miglioramento continuo della prestazione energetica dell’organizzazione.
Per un’impresa che presenta consumi significativi, la combinazione tra:
diagnosi energetica + piano degli interventi + ISO 50001 + monitoraggio continuo
può consentire di passare da un’analisi periodica a un vero e proprio sistema permanente di gestione dell’energia.
È inoltre importante distinguere la soglia dei 50 tep, prevista dalla disciplina italiana per l’esenzione delle grandi imprese con consumi complessivi inferiori a tale valore, dalle nuove soglie previste dalla Direttiva UE 2023/1791, che introduce un diverso criterio basato sul consumo energetico medio dell’impresa. La direttiva europea prevede, a regime, l’obbligo di audit per consumi medi superiori a 10 TJ e l’adozione di un sistema di gestione dell’energia per consumi superiori a 85 TJ; il quadro applicativo italiano deve essere verificato alla luce del relativo recepimento nazionale.
Diagnosi energetica volontaria
Per PMI, condomini, immobili commerciali, strutture ricettive, RSA, edifici pubblici e altri patrimoni immobiliari, la diagnosi può essere uno strumento volontario di pianificazione.
In questi casi consente di:
- conoscere i consumi effettivi;
- individuare le principali criticità;
- evitare investimenti non prioritari;
- confrontare diverse soluzioni tecnologiche;
- stimare il ritorno economico degli interventi;
- programmare gli investimenti nel tempo;
- supportare richieste di finanziamento o accesso a specifici incentivi, quando previsto;
- integrare gli interventi energetici con la riqualificazione edilizia e impiantistica complessiva.
Chi può eseguire una diagnosi energetica?
Per le diagnosi energetiche obbligatorie ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 102/2014, la normativa prevede il ricorso a soggetti qualificati secondo gli schemi applicabili, in particolare:
- EGE – Esperto in Gestione dell’Energia: professionista certificato da organismo accreditato secondo la UNI CEI 11339;
- ESCo – Energy Service Company: società certificata secondo la UNI CEI 11352, dotata delle competenze necessarie per offrire servizi energetici integrati.
Per le diagnosi volontarie, la scelta del professionista deve comunque essere coerente con complessità, settore, dimensione e obiettivi dell’incarico.
In sintesi, la diagnosi energetica non è un semplice adempimento formale, ma la bussola che guida ogni scelta di efficienza. Che sia eseguita per obbligo normativo o per scelta strategica volontaria, trasforma i dati di consumo in un piano d’azione concreto, permettendo di pianificare gli investimenti con tempi di ritorno certi e di avviare un percorso verso la sostenibilità economica e ambientale.
Last Updated on 05/10/2026